Architetti

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Dall’agosto 2013 l’obbligo di assicurazione per tutti i professionisti iscritti a un Albo è previsto per legge. Una disattenzione, un’omissione o una negligenza, infatti, possono costare molto caro.
Assicurarsi, tuttavia, non è solo un obbligo: è fondamentale per lavorare in serenità e proteggere il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento avanzate dai clienti, in seguito a danni causati nello svolgimento della propria attività.

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    Polizza RC Architetti: a chi serve?

    Polizza RC Architetti: a chi serve?

    È tenuto a stipulare un’assicurazione RC Professionale Architetti chiunque:
    • sia iscritto all’Albo Architetti;
    • assuma responsabilità diretta nei confronti di terzi;
    • possa recare un pregiudizio economico o morale qualora non svolga correttamente il suo incarico.
    La polizza RC Professionale Architetti permette di scegliere un massimale compreso tra € 250mila e € 2mln, a tutela del singolo architetto o studio professionale.
    È inoltre possibile includere nella polizza diverse garanzie aggiuntive, come la copertura RC Certificazione Energetica.

    Assicurazione RC Professionale Architetti: perché scegliere Mirassicura

    Mirassciura, grazie al lavoro continuo con le compagnie partner, è in grado di consigliare ed offrire la copertura più adeguata alle esigenze di qualsiasi professionista, a partire dalla sua professione fino a coprire le esigenze più specifiche di ogni singolo studio. Questo perché Mirassicura non è un comparatore di assicurazioni, ma un broker assicurativo digitale che consiglia solo le garanzie prioritarie, evitando quelle superflue e garantendo un elevato rapporto qualità/prezzo per le soluzioni proposte.

    Assicurazione RC Professionale Architetti: quando non è obbligatoria

    Si tratta di una normativa con un’eccezione, infatti, nonostante l’obbligatorietà della legge entrata in vigore nel 2013 ci sono alcuni professionisti architetti che restano esenti da questo vincolo di sottoscrizione di un’assicurazione RC Professionale:

    I dipendenti, pubblici o privati che siano, non sono tenuti obbligatoriamente a sottoscrivere una polizza assicurativa. È, invece, compito dell’azienda o del datore di lavoro dover tutelare i propri dipendenti stipulando un’assicurazione che copra non solo l’azienda, ma anche coloro che ci lavorano.
    In base a questo principio, la Assicurazione RC Professionale Architetti non è obbligatoria nemmeno per il professionista che svolga il suo lavoro per conto di una società di terzi. Attenzione, però: l’architetto che lavora per conto di una società di terzi si potrà considerare esente dall’obbligo della stipula solo e soltanto nel caso in cui svolga la sua professione esclusivamente per la società in questione. Nel caso in cui dovesse svolgere anche altre attività connesse alla sua professione al di fuori del suo lavoro impiegatizio, a quel punto non potrà sottrarsi agli obblighi di legge previsti per tutti i professionisti.

    Assicurazione RC Professionale Architetti: che cosa copre

    La RC Professionale Architetti serve a tutelare il professionista da tutti quei rischi che possono manifestarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa a seguito di danni causati a Terzi o anche a cose, ma anche a proteggere il patrimonio dalle richieste di risarcimento generate da eventuali errori professionali.

    Esistono due tipologie di danni:

    danni a persone o cose, quando la negligenza (o anche solo una piccola svista) del professionista comporta un danneggiamento fisico a Terzi, un danno manifesto e ben individuabile (per esempio, un errore di calcolo o di progettazione che limita la costruzione di un edificio);
    danni patrimoniali quando, al contrario, il danno provocato da un errore del professionista non si può inquadrare in una manifestazione diretta, ma ha avuto comunque conseguenze negative sul patrimonio o sull’attività di Terzi (per esempio, a causa del ritardo di un pagamento).
    Quando si parla di errori professionali, non serve immaginarsi inadempienze di grandi proporzioni: può trattarsi anche solo di un banalissimo errore di calcolo commesso in fase di progettazione, le cui conseguenze bloccano il lavoro di tutti gli altri tecnici e professionisti che partecipano al progetto; può trattarsi di una mancanza o leggera superficialità durante l’attività di direzione dei lavori in un cantiere, così come la mancata osservazione delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

    Di fronte ad una richiesta di risarcimento danni, la compagnia assicurativa alla quale ci si è affidati interviene ogni volta che il danno sia stato causato da un errore non intenzionale del professionista. In caso contrario, non sono risarcite tutte le richieste dovute a omissioni dolose o per dolo, quando cioè il professionista ha manifestato la volontà di commettere un illecito.

    Assicurazione RC Professionale: che cos’è

    L’Assicurazione Responsabilità Civile Professionale, anche conosciuta come RC Professionale, è una polizza assicurativa indispensabile per tutti i professionisti iscritti a un Albo o a un Ordine professionale come Architetti, Ingegneri, Geometri.
    La polizza RC Professionale tutela da dai rischi connessi al normale svolgimento della propria attività e dalle richieste di risarcimento da parte di terzi che potrebbero incidere negativamente sul proprio patrimonio.

    Risulta essere uno strumento imprescindibile che protegge il libero professionista da possibili richieste danni dovute ad errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.

    Con l’entrata in vigore della legge 148/2011, oltre ad essere indispensabile, l’assicurazione Responsabilità Civile Professionale è diventata anche obbligatoria per legge.

    Oltre ad esser reso noto il fatto che la RC Professionale è obbligatoria per legge, la normativa precisa che, al momento dell’accoglimento di un incarico, il professionista è tenuto a mostrare al cliente gli estremi della propria Assicurazione Responsabilità Civile Professionale. Un possibile rifiuto comporterebbe per il professionista un illecito disciplinare di carattere deontologico.

    Tra i professionisti obbligati a sottoscrivere una polizza RC Professionale, un discorso particolare deve essere riservato per gli Architetti. Le coperture comprese nella RC Professionale Architetti sono quelle consentite dalla legge e dagli specifici regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, mentre l’applicazione pratica della normativa è rimessa nelle mani del Consiglio Nazionale degli Architetti e degli Ordini territoriali.

    Assicurazione RC Professionale Architetti: quando è obbligatoria

    Una volta specificate le linee generali dei soggetti che devono sottoscrivere una RC Professionale Architetti, è necessario specificare che la semplice iscrizione all’albo non basta, perché l’obbligo di stipula vero e proprio scatta soltanto nel momento in cui il professionista esercita a tutti gli effetti la sua professione, in forma autonoma e in proprio. Tutti i professionisti che rientrano nelle seguenti categorie sono obbligati per legge a stipulare un’Assicurazione Responsabilità Civile Professionale:

    CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio)
    Gli architetti che lavorano in proprio e che quindi sono in possesso di Partita IVA
    Gli architetti che collaborano con studi professionali
    Tutti coloro che esercitano la professione senza avere il titolo
    È abbastanza frequente, infine, che alcuni Ordini professionali propongano una Assicurazione RC Professionale Architetti collettiva, la cui stipula avviene in convenzione con l’Ordine stesso. Questo tipo di polizze assicurative copre una vasta casistica e tendenzialmente vanta condizioni economiche molto vantaggiose, proprio in virtù dell’approccio massivo. Un approccio che, tuttavia, non può per sua stessa natura concentrarsi sulle esigenze del singolo individuo, costringendolo invece ad adeguarsi alle condizioni di contratto collettive senza poter incidere su franchigie, massimali e altre clausole.

    Assicurazione RC Professionale Architetti

    Dal 14 agosto 2013, con l’entrata in vigore della legge 148/2011 disciplinata dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 del 7 agosto 2012, l’assicurazione RC Professionale Architetti è obbligatoria.

    L’assicurazione per architetti tutela il professionista da tutti quelli che possono essere i rischi legati alla sua attività lavorativa. Lo scopo di questa polizza è quello di salvaguardare non solo il professionista ma anche la propria attività dalle possibili richieste di risarcimento danni da parte di terzi dovute ad errori, negligenza professionale e responsabilità contrattuale.

    Alla luce delle richieste di chiarimento da parte dei professionisti interessati, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in tempi più recenti ha reso pubblico un documento in cui vengono descritte punto per punto delle linee guida. In queste viene puntualizzato che, tutti coloro i quali risultano iscritti all’Albo o Ordine non volessero stipulare una polizza RC Professionale saranno puniti in quanto compiuto un illecito disciplinare.

    Una volta accertato l’illecito, l’architetto sarà sottoposto alla multa decisa dall’Ordine territoriale di competenza.

    In linea con le altre professioni tecniche il cui svolgimento richiede l’iscrizione a un albo o un Ordine territoriale (Geometri, Ingegneri), le coperture assicurate dalla polizza sono quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. In altre parole: qualsiasi attività per cui la legge prevede che l’architetto iscritto all’Albo possa emettere fattura.

    Assicurazione RC Professionale: la proposta di Mirassicura

    Una svista, anche la più piccola, può capitare a qualunque professionista, indipendentemente dalla soglia della sua attenzione e dalla sua anzianità ed esperienza nello svolgimento della professione. Grazie alla stipula di una polizza assicurativa RC Professionale, tutte le perdite connesse a tali eventuali richieste di risarcimento saranno coperte dall’assicurazione obbligatoria. In questi casi, la proposta di Lokky è l’assicurazione Responsabilità Civile Professionale Architetto, la polizza di Tokio Marine HCC che assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di Architetto.

    Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Architetto, che vengono dichiarate nel questionario al momento della compilazione della polizza, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. Alcune garanzie, tuttavia, si considerano sempre incluse:
    • Estensione ad interruzione o sospensione di attività
    • Codice privacy
    • Penalità fiscali
    • Smarrimento documenti
    • Costi e spese

    Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.

    Proprio come nel caso di Ingegneri e Geometri, l’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, che significa che copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta, entro un massimale stabilito nel momento della stipula della polizza.

    DETTAGLI ASSICURAZIONE

    A chi è rivolta?

    Il singolo libero professionista
    Lo studio associato
    L’associazione professionale o società di professionisti
    I soci, i partner e i professionisti associati
    Lo staff e i collaboratori

    GARANZIE

    Attività di consulenza ecologica ed ambientale
    Mancata rispondenza dell’opera – danno all’opera – mancato rispetto vincoli urbanistici
    Incarichi di Responsabile dei lavori
    Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 co 5 del DPR. 554/99)
    Responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno
    Attività di project management nell’ambito del settore costruzioni
    Tariffazione sul valore delle opere (Legge Merloni)

    VANTAGGI

    Massimale opzionabile
    Periodo di retroattività su richiesta
    Possibilità di ulteriore copertura anche in caso di cessata attività
    Inclusione garanzia RC conduzione di Studio
    Igiene e sicurezza sul lavoro: Incarico di Responsabile del servizio prevenzione e protezione (Dlg 81/08)
    Amministrazione Condominiale
    Certificazioni energetiche
    Apri la chat
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