Geometri

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Dall’agosto 2012 l’obbligo di assicurazione per tutti i professionisti iscritti a un Albo è previsto per legge. Una disattenzione, un’omissione o una negligenza, infatti, possono costare molto caro.
Assicurarsi, tuttavia, non è solo un obbligo: è fondamentale per lavorare in serenità e proteggere il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento avanzate dai clienti, in seguito a danni causati nello svolgimento della propria attività.

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    Polizza RC Geometri: a chi serve?

    Polizza RC Geometri: a chi serve?

    È tenuto a stipulare un’assicurazione RC Professionale Geometri:
    • ogni singolo libero professionista;
    • ogni studio associato, società e associazione che copra con la polizza i partner, i soci e i collaboratori che svolgono l’attività professionale per loro conto.
    La polizza RC Professionale Geometri permette di scegliere un massimale compreso tra € 250mila e € 2mln, a tutela del singolo geometra o studio professionale.
    È inoltre possibile includere diverse garanzie aggiuntive, come la copertura RC Certificazione Energetica.

    Assicurazione RC Professionale Ingegneri: perché scegliere Mirassicura

    Mirassicura, grazie al lavoro continuo con le compagnie partner, è in grado di consigliare ed offrire la copertura più adeguata alle esigenze di qualsiasi professionista, a partire dalla sua professione fino a coprire le esigenze più specifiche di ogni singolo studio. Questo perché Mirassicura non è un comparatore di assicurazioni, ma un broker assicurativo digitale che consiglia solo le garanzie prioritarie, evitando quelle superflue e garantendo un elevato rapporto qualità/prezzo per le soluzioni proposte.

    Assicurazione RC Professionale Geometri: quando è obbligatoria

    Solo in Italia, i geometri sono oltre 90 mila. Tra tutti coloro che svolgono l’attività, sono obbligati a stipulare una polizza RC Professionale Geometri:
    • ogni singolo libero professionista;
    • studi associati, società e associazioni che coprono con la polizza i partner, i soci, i collaboratori che svolgono la loro attività per conto dello studio o dell’associazione o della società.

    L’Assicurazione RC Professionali Geometri, infine, non copre ovviamente chi non è iscritto all’albo, gli errori commessi prima della sottoscrizione della polizza, contratti nei quali il geometra agisce come appaltatore edile.

    È abbastanza frequente, poi, che alcuni Ordini professionali propongano una RC Professionale collettiva, la cui stipula avviene in convenzione con l’Ordine stesso. Anche per i Geometri, come nel caso degli altri professionisti, esiste la possibilità di stipulare una polizza in convenzione. L’Assicurazione RC Professionale Geometri in convenzione può essere stipulata, per esempio, attraverso il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e prevede la copertura di tutti i rischi derivanti dall’attività specifica del Geometra, comprese le attività di certificatore energetico e acustico e l’attività di amministratore di condominio.
    Tuttavia, questo tipo di polizze assicurative coprono una vasta casistica e si presentano tendenzialmente a condizioni economiche molto vantaggiose, proprio in virtù del loro approccio massivo. Un approccio che però non riesce a concentrarsi sulle esigenze del singolo individuo, costringendolo ad adeguarsi alle condizioni di contratto collettive senza poter incidere su franchigie, massimali e altre clausole.

    Il controllo sull’adempimento di questo obbligo e le sanzioni per chi non dovesse rispettarlo sono prerogativa del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati e dell’Ordine territoriale di appartenenza. Chiunque si dovesse rifiutare di sottoscrivere una polizza RC Professionale Geometri sarà reo di aver compiuto un illecito disciplinare: a seguito dell’accertamento dell’illecito, il professionista sarà sottoposto alle sanzioni decise dall’Ordine di competenza.

    Assicurazione RC Professionale: che cos’è

    La riforma delle professioni, entrata in vigore operativamente a partire dal 14 agosto 2013, ha portato con sé diversi cambiamenti per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività dei professionisti iscritti a un Albo o a un Ordine professionale. Introdotta grazie al decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 e regolamentato poi dal Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012, tra le novità più grandi la normativa ha stabilito l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale).

    Imprescindibile per qualsiasi professionista iscritto a un Albo o a un Ordine professionale (Architetti, Ingegneri, Geometri), l’Assicurazione RC Professionale vuole proteggere il professionista non soltanto dai danni connessi alla sua attività, ma soprattutto dalle richieste di risarcimento che potrebbero incidere negativamente (e significativamente) sul suo patrimonio. In altre parole, la polizza RC Professionale tutela il professionista dai rischi connessi al normale svolgimento della sua professione, quindi dalle richieste di danno perpetrate in seguito a errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.

    L’obbligatorietà della sottoscrizione di una polizza RC Professionale comporta, inoltre, che tutti i professionisti (si tratti indistintamente di Architetti, Ingegneri e Geometri), al momento dell’assunzione dell’incarico per conto di Terzi (nella fattispecie i clienti), non solo dovranno aver stipulato la polizza, ma saranno anche tenuti a presentare al proprio cliente gli estremi della propria polizza RC Professionale, compreso il relativo massimale. Nel caso dovessero rifiutarsi, i professionisti commetterebbero quello che è stato definito come un vero e proprio illecito disciplinare di carattere deontologico.

    Insieme alle categorie professionali di Architetti (RC Professionale Architetti) e Ingegneri (RC Professionale Ingegneri), la norma introdotta dalla riforma delle professioni interessa anche i Geometri. Anche nel caso dei Geometri, le coperture assicurative previste dalla polizza sono quelle consentite dalla legge e dagli specifici regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, mentre l’applicazione pratica della normativa che riguarda la riforma delle professioni è rimessa nelle mani del Consiglio Nazionale dei Geometri.

    Assicurazione RC Professionale Ingegneri: che cosa copre

    La RC Professionale serve a tutelare il professionista da tutti quei rischi che possono manifestarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e a seguito di danni causati a Terzi o anche a cose, ma anche a proteggere il proprio patrimonio dalle richieste di risarcimento generate da eventuali errori professionali.
    Proprio come accade nel caso di Architetti e Ingegneri, resta inteso che l’Assicurazione RC Professionale Geometri risponde soltanto degli errori colposi, ovvero non intenzionali, che possono essere: infrazione di obblighi, lo smarrimento di documenti di valore, imprecisioni nelle dichiarazioni e/o varie omissioni che possono essere imputate all’assicurato nello svolgimento stesso della professione.

    La Assicurazione RC Professionale Geometri, in pratica, tutela il professionista in diverse situazioni: per esempio dal risarcimento nel caso in cui la sua attività sia stata inadempiente nella verifica di situazioni catastali; per la mancata valutazione (o la presunta tale) del rispetto delle distanze tra fabbricati; per eventuali errori commessi nella valutazione immobiliare di un immobile, con conseguente erogazione di un prezzo di mercato sbagliato rispetto al valore effettivo dell’immobile stesso. Proprio come nel caso degli Architetti, le attività coperte dalla polizza RC Professionale Geometri sono tutte quelle per le quali il professionista può emettere fattura, dichiarate dal professionista al momento della stipula e della firma del contratto assicurativo. Tra le varie attività assicurate, si prendano per esempio le funzioni previste dal D.lgs. 81/2008, l’attività di certificatore in materia energetica, ambientale e acustica, la direzione dei cantieri, la progettazione, le stime e le perizie.

    I danni possono essere di due tipi: danno a persone o cose, quando la negligenza (o anche solo una piccola svista) del professionista comporta un danneggiamento fisico a Terzi, un danno manifesto e ben individuabile (per esempio, un errore di calcolo o di progettazione che limita la costruzione di un edificio); danno patrimoniale quando, al contrario, il danno provocato da un errore del professionista non si può inquadrare in una manifestazione diretta, ma ha avuto comunque conseguenze negative sul patrimonio o sull’attività di Terzi (per esempio, a causa del ritardo di un pagamento).

    ATTENZIONE: non sono risarcite, invece, domande di risarcimento per comportamenti dovuti a omissioni dolose o per dolo, vale a dire quando il professionista manifesta la volontà di commettere volontariamente un illecito. Allo stesso modo, L’Assicurazione Professionale Geometri non copre chi non è iscritto all’albo, gli errori commessi prima della sottoscrizione della polizza, ma anche atti dolosi e contratti nei quali il geometra figura come appaltatore edile.

    Assicurazione RC Professionale Geometri

    Il Geometra esercita una professione tecnica ed è un professionista iscritto all’Albo, quindi rientra tra i soggetti interessati dalle disposizioni previste nella riforma delle professioni. Questo significa che, proprio come per gli altri professionisti, i Geometri hanno l’obbligo per legge di stipulare una polizza RC Professionale specificatamente dedicata alla tutela della loro specifica attività: la RC Professionale Geometri.
    L’attività del geometra, d’altronde, è un’attività complessa che spesso può nascondere insidie. Nel caso in cui si verifichi un danno con dolo, di imprudenza, imperizia, negligenza e responsabilità contrattuale che abbiano recato danni a Terzi, compresi i clienti, la polizza RC Professionale Geometri serve a tutelare il professionista e a proteggere il suo patrimonio dalle richieste di risarcimento che potrebbero compromettere il suo normale tenore di vita.

    Nel caso in cui il Geometra non dovesse tutelarsi attraverso la stipulazione di una polizza RC Professionale Geometri, oppure rifiutarsi di mostrarla al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico, la violazione di questa normativa comporta sanzioni che possono andare dall’ammonimento alla sospensione, fino alla radiazione dall’Albo dei professionisti.

    Assicurazione RC Professionale Geometri: quando non è obbligatoria

    In qualità di professionista iscritto a un Albo professionale, il Geometra è interessato dalle disposizioni previste dalla riforma delle professioni entrata in vigore dal 14 agosto 2013, grazie al decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 e regolamentato poi dal Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 che ha stabilito, tra i vari punti, l’obbligo della polizza RC Professionale per molti professionisti tra cui Architetti, Ingegneri, broker assicurativi e commercialisti.

    Ai sensi delle disposizioni della normativa, quindi, l’assicurazione RC Professionale Geometri è sempre obbligatoria, senza eccezioni.

    Assicurazione RC Professionale: la proposta di Mirassicura

    Una svista, anche la più piccola, può capitare a qualunque professionista, indipendentemente dalla soglia della sua attenzione e dalla sua anzianità ed esperienza nello svolgimento della professione. Grazie alla stipula di una polizza assicurativa RC Professionale, tutte le perdite connesse a tali eventuali richieste di risarcimento saranno coperte dall’assicurazione obbligatoria. In questi casi, la proposta assicurativa di Mirassicura è la Responsabilità Civile Professionale Geometri, la polizza di Tokio Marine HCC che assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività, appunto, di Geometra.

    Le attività coperte dalla polizza sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della normale professione del Geometra, che vengono dichiarate nel questionario al momento della compilazione della polizza, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. Alcune garanzie, tuttavia, si considerano sempre incluse:
    • Estensione ad interruzione o sospensione di attività di terzi
    • Codice privacy
    • Smarrimento documenti
    • Costi e spese

    Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.

    L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, che significa che copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta, entro un massimale stabilito nel momento della stipula della polizza.

    DETTAGLI ASSICURAZIONE

    A chi è rivolta?

    Liberi professionisti e dipendenti di strutture ospedaliere pubbliche o private
    Consulenti o collaboratori di strutture ospedaliere pubbliche o private
    Consulenti o collaboratori di qualsiasi altro istituto autorizzato alla prestazione di servizi sanitari o di supporto agli stessi, che svolgono anche attività extramoenia

    GARANZIE

    Coperture per errori commessi durante lo svolgimento dell’attività professionale
    Copertura per azione di rivalsa esperita dall’azienda sanitaria di appartenenza nei casi prevista dalla legge

    VANTAGGI

    Massimale opzionabile, Periodo di retroattività su richiesta, Nessuna franchigia
    In unica soluzione assicurativa: Polizza Rc professionale, Tutela legale(difesa anche in caso di procedimenti penali con libera scelta del professionista), Colpa grave
    Possibilità di ulteriore copertura, anche garanzia postuma, in caso di cessata attività
    Possibilità di includere la garanzia RC conduzione di Studio
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